La provenienza

dell'alimento

MAGGIO 2023

Prof. Giampiero Cavallaro

Director foodstandard.it

MSc Food Science


L'Origine dell'ingrediente primario

La provenienza geografica degli alimenti deve essere indicata nei casi in cui sia previsto dalla legge (ad esempio per alcuni alimenti quali carni di bovino, suino, ovino, caprino e pollame, pesce e crostacei, miele, olio d’oliva, uova, frutta e ortaggi). In altri casi, poiché l’indicazione di provenienza geografica può influenzare le scelte di acquisto, l’etichetta deve per legge mostrare chiaramente da dove proviene il cibo qualora sia fuorviante non mostrarlo.


L’indicazione d’origine di un alimento facilita il consumatore nel tracciare un prodotto lungo la filiera agroalimentare e può essere utile a coloro che vogliono sostenere produzioni in determinate zone geografiche o evitare prodotti importati da paesi con standard di sicurezza alimentare differenti. Di seguito si riporta una spiegazione dei termini chiave in riferimento alla provenienza degli alimenti utilizzati ai fini dell’etichettatura.


Il termine “Paese d’origine”, individua l’origine dell’alimento quando:


1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2. Le merci la cui produzione interessa più di un paese o territorio si considerano originarie del paese o del territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata (in un’impresa attrezzata a tal fine) con conseguente fabbricazione di un nuovo prodotto, o del paese/territorio in cui è stata effettuata una fase importante della fabbricazione. Il termine “luogo di provenienza” invece indica qualsiasi luogo, diverso dal Paese d’origine, da cui un alimento proviene. (es. taralli pugliesi).

L’indicazione d’origine di un alimento può essere espressa nell’etichetta in forma scritta e/o con l’uso di immagini o simboli specifici di un particolare paese o luogo o provenienza, e che sono facilmente identificabili dal consumatore medio (ad esempio un’immagine raffigurante il Colosseo, la bandiera italiana, la dicitura “Made in Italy” etc.).


In questi casi il regolamento UE 2018/775 richiede di fornire il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento qualora l’origine dell’ingrediente primario sia diversa dall’ “indicazione di origine” riportata sull’etichetta di un alimento (ad esempio una crema spalmabile al pistacchio riportante la dicitura made Italy, ma realizzata con pistacchio turco).


Nel caso suddetto si configurano pertanto due opzioni di etichettatura: 1. Indicare il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario (es. turkish pistachio). 2. Fornire un’indicazione che l’ingrediente primario ha un’origine/provenienza diversa da quella dell’alimento. Questa opzione può essere l’unica plausibile in determinate situazioni (ad esempio quando l’ingrediente primario ha origini/provenienze multiple e variabili), inoltre non è limitata a circostanze specifiche e può sempre essere utilizzata dagli operatori del settore alimentare. (Per la definizione di ingrediente primario si rimanda al precedente articolo “gli ingredienti caratterizzanti”).


Da notare che l’obbligo di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario quando ha un’origine diversa da quella del prodotto nel suo insieme non scatta:


• se l’origine del prodotto nel suo complesso non è dichiarata/implicita;

• se non c’è un ingrediente primario. Questo regolamento non si applica inoltre agli alimenti con marchi registrati e con denominazioni di origine come DOP, IGP e STG. Si consiglia di fare riferimento al diagramma di flusso riportato di seguito per una migliore comprensione. Questa tabella mostra quando è obbligatorio indicare nell’etichetta l’origine dell’ingrediente primario. In pratica, occorre indicare l’origine delle materie prime ogni qualvolta sussista il rischio che il consumatore possa essere tratto in inganno da diciture, illustrazioni, simboli o termini sulla confezione riferentesi a luoghi geografici.

Ad esempio, una crema spalmabile al pistacchio prodotta in Germania, raffigurante i colori della bandiera italiana potrebbe suggerire al consumatore che l’alimento è prodotto in Italia, quindi il paese in cui è stato prodotto l’alimento deve essere indicato (Made in Germany).

Qualora il paese da cui proviene il pistacchio fosse diverso da quest’ultimo (ad esempio pistacchio turco), di conseguenza anche l’origine dell’ingrediente primario dovrà essere indicata (NON UE).


In generale, per i produttori in Italia occorre indicare un riferimento a una delle seguenti zone geografiche quali possibili alternative praticabili:

• “UE“, “non UE“ o “UE e non UE“;

• una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;

• la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato;

• uno o più Stati membri o paesi terzi;

• una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;

• il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali oppure attraverso una dicitura del seguente tipo: “(nome dell’ingrediente primario non proviene/non provengono da paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)” o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

Le diciture cambiano per quanto riguarda le produzioni avvenute in suolo britannico, dove fa fede una versione modificata del Reg. EU 2018/775, che fa riferimento alle seguenti aree geografiche: “UK”, “non-UK” o “UK and non-UK”.


Tutte le indicazioni di origine in questione devono apparire nello stesso campo visivo dell’etichetta, in modo che queste informazioni possano essere notate a colpo d’occhio; nel caso di testi scritti sono da utilizzare per le indicazioni dell’ingrediente primario caratteri non inferiori al 75% rispetto a quelle relative all’alimento.

Vediamo degli esempi. Nel prodotto preconfezionato salt and pepper chicken made in UK, contenente richiami figurativi al Regno Unito (ad esempio la bandiera Union Jack), se uno o più ingredienti primari provengono dall’India (ad esempio il sale e il pepe) bisognerà dichiararlo utilizzando ad esempio la dicitura NON UK.

In generale, per i produttori in Italia occorre indicare un riferimento a una delle seguenti zone geografiche quali possibili alternative praticabili:


• “UE“, “non UE“ o “UE e non UE“;

• una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;

• la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato;

• uno o più Stati membri o paesi terzi;

• una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;

• il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali oppure attraverso una dicitura del seguente tipo: “(nome dell’ingrediente primario non proviene/non provengono da paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)” o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.


Le diciture cambiano per quanto riguarda le produzioni avvenute in suolo britannico, dove fa fede una versione modificata del Reg. EU 2018/775, che fa riferimento alle seguenti aree geografiche: “UK”, “non-UK” o “UK and non-UK”.


Tutte le indicazioni di origine in questione devono apparire nello stesso campo visivo dell’etichetta, in modo che queste informazioni possano essere notate a colpo d’occhio; nel caso di testi scritti sono da utilizzare per le indicazioni dell’ingrediente primario caratteri non inferiori al 75% rispetto a quelle relative all’alimento.


Vediamo degli esempi. Nel prodotto preconfezionato salt and pepper chicken made in UK, contenente richiami figurativi al Regno Unito (ad esempio la bandiera Union Jack), se uno o più ingredienti primari provengono dall’India (ad esempio il sale e il pepe) bisognerà dichiararlo utilizzando ad esempio la dicitura NON UK.


Nell’alimento preconfezionato pesto pizza prodotto in Italia che non contiene alcun richiamo all’Italia, né nel nome commerciale, né in simboli o disegni, non è necessario dichiarare la provenienza degli ingredienti primari anche se diversa dall’Italia.

Viceversa se sulla confezione è riportata l’origine dell’alimento (ad esempio made in Italy) ed è presente un ingrediente primario proveniente

dalla Turchia se ne dovrà obbligatoriamente poi precisare l’origine (utilizzan- do ad esempio la dicitura NON EU).

Per concludere, dal 1° gennaio 2024, per alcune derrate alimentari (ad esempio miele ed e olio d’oliva) i requi- siti di indicazione di provenienza obbligatoria in etichetta cambiano ai fini dell’export in GB. Al posto della dicitura NON EU, se il miele o l’olio d’oliva sono ottenuti da una miscela proveniente da paesi diversi, bisogna elencare ciascun paese di origine sull’etichetta, oppure indicare “blend of [honeys/olive oils] from more than one country” (o simile). Tuttavia, potrebbero esserci eventuali aggiornamenti in futuro, per- tanto si consiglia di consultare le autorità competenti o gli enti preposti (defra.gov.uk, food.gov.uk) per avere informazioni aggiornate in merito.

Bibliografia defra.gov.uk, food.gov.uk, Reg. UE 1169/2011, Reg. UE 2018/775 (as amended for UK), Reg. UE 2013/952

Dichiarazione di non responsabilità. Queste linee guida forniscono indicazioni sui punti chiave per etichettare correttamente gli alimenti commer- cializzati in GB, al fine di informare i consumatori in modo chiaro. In definitiva, solo i tribunali possono decidere se un’etichetta è legale o meno. La normativa in materia di etichettatura è complessa e vi sono molti fattori diversi da considerare. I lettori dovrebbero consultare le nor- mative vigenti o chiedere consiglio ad altri esperti nella preparazione di etichette per la commercializzazione di prodotti alimentari. I contenuti di queste pagine sono stati redatti con la massima cura, tuttavia non ci assumiamo responsabilità per correttezza, completezza e aggiornamento degli stessi.

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